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La tutela della vittima del reato di estorsione

Il fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed il procedimento per l’ottenimento dei benefici di legge

Lo Stato Italiano ha istituito, con la legge n. 44 del 23 febbraio 1999, un fondo di solidarietà a ristoro delle vittime del reato di estorsione.

Tale normativa prevede a favore della vittima che esercita un’attività economica, professionale o d’impresa, la possibilità sia di ottenere l’elargizione di una somma di denaro, sia di sospendere temporaneamente eventuali procedure esecutive promosse nei propri confronti nonché il pagamento di ratei di mutui bancari, ipotecari nonché degli adempimenti fiscali.

Per poter accedere ai benefici di legge occorre promuovere un procedimento amministrativo dinanzi alla Prefettura del luogo ove si è verificato il reato di estorsione.

Il procedimento tra origine su impulso di parte: ovvero spetta alla vittima di estorsione rivolgersi – meglio se con l’ausilio del proprio avvocato di fiducia – all’Amministrazione competente per richiedere l’attivazione del fondo.

La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un termine prefissato dalla legge e, pertanto, il potenziale beneficiario deve prontamente attivarsi per chiedere la concessione dei benefici previsti dalla l. 44/99.

Di seguito una breve sintesi del funzionamento della normativa richiamata.

Cosa s’intende per estorsione ?

L’art. 629 c.p. stabilisce che il reato di estorsione sussiste allorquando il criminale, con violenza o minaccia, costringe una persona a fare o omettere un determinato comportamento, procurando in questo modo a sé o ad altre persone un ingiusto profitto e provocando ad altre persone un danno.

Vittime del reato di estorsione sono, pertanto, quelle persone che sono destinatarie della richiesta di estorsione ovvero che subiscono un danno a causa di questo comportamento.

Nei confronti di quale tipologia di vittime di estorsione il Fondo in analisi fornisce tutela ?

Il Fondo di solidarietà tutela in principalità gli operatori economici, i commercianti, gli artigiani ed i liberi professionisti vittime di estorsione i quali hanno subito:

  • un danno ai propri beni mobili o immobili (ad esempio danneggiati a seguito dell’esplosione di un ordigno esplosivo), oppure
  • una lesione di natura psico-fisica, oppure
  • ad un danno conseguente al mancato guadagno correlato all’attività economica esercitata ed interrotta a causa della condotta estorsiva.

Il Fondo tutela anche quelle persone che subiscono danni (ai propri beni mobili o immobili ovvero lesioni di natura psico-fisica) quale conseguenza di condotte di estorsione realizzate nei confronti degli operatori economici sopra elencati.

Il termine per la presentazione della domanda di accesso al Fondo vittime ?

La domanda di accesso al fondo dev’essere obbligatoriamente presentata agli uffici della Prefettura competente territorialmente nel termine di 120 giorni dalla data in cui:

  • la vittima ha sporto denuncia all’Autorità giudiziaria, oppure
  • la vittima ha avuto conoscenza che il Pubblico Ministero ha, nella fase delle indagini preliminari, configurato la sussistenza del reato di estorsione in danno della vittima.

Le domande presentate oltre tale termine non potranno trovare accoglimento da parte della Pubblica Amministrazione, salvo alcune specifiche e residuali ipotesi disciplinate dall’art. 14 l. 44/99.

L’elargizione della somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno subito ed il suo utilizzo

Una volta effettuata la domanda di accesso al fondo, l’Amministrazione procede a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta ed alla quantificazione del ristoro da corrispondere alla vittima.

E’ possibile, per l’istante, richiedere l’elargizione di una somma a titolo di provvisionale in attesa di definizione del procedimento.

Le somme corrisposte dal fondo devono essere utilizzate, da parte delle vittime di estorsione che esercitano un’attività economica, esclusivamente ad attività di tipo imprenditoriale.

Ciò in quanto lo scopo dello Stato è quello di tutelare gli operatori economici vittime di estorsione, permettendo loro di continuare ad esercitare attività di impresa.

Le somme erogate, se utilizzare correttamente, vengono infatti corrisposte senza obbligo di restituzione.

In caso di mancata destinazione delle somme ricevute per le richiamate finalità, invece, la concessione dell’elargizione verrà revocata dall’Amministrazione, con conseguente obbligo di restituzione del denaro ricevuto.

La sospensione temporanea delle procedure esecutive nei confronti della vittima di estorsione

L’art. 20 della l. 44/99 prevede la possibilità, per la vittima di estorsione che chiede di poter accedere ai benefici previsti dal fondo in analisi, di formulare apposita istanza di “sospensione dei termini” finalizzata a sospendere temporaneamente l’obbligo di pagamento di debiti aventi natura fiscale e non.

In particolare la vittima potrà ottenere, in presenza dei presupposti di legge, l’emanazione di un provvedimento che:

  • proroghi per 2 anni l’obbligo di pagamento dei ratei bancari, ipotecari nonché di ogni altro atto aventi efficacia esecutiva, senza l’applicazione di interessi di mora;
  • proroghi per 3 anni il termine di scadenza degli adempimenti fiscali;
  • proroghi per 2 anni l’esecuzione del provvedimento di rilascio di immobili ed i termini dei procedimenti di esecuzioni mobiliari ed immobiliari;

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che permette alla vittima del reato di poter riprendere l’attività d’impresa evitando che eventuali situazioni debitorie (conseguenti e non la condotta estorsiva subita) possano impedire l’effettiva ripartenza dell’attività lavorativa del beneficiario del fondo.

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Per eventuali dubbi, perplessità o richieste di approfondimento si invita, la lettura del testo di legge per una più completa descrizione delle statuizioni ivi stabilite (https://www.camera.it/parlam/leggi/99044l.htm) e successive modifiche, ovvero a contattare l’avv. Lombardo all’indirizzo mail web@avvocatolombardo.it

L’avvocato Lombardo, infatti, tutela i propri Assistiti anche per quanto attiene l’espletamento del procedimento di accesso al fondo vittime dell’estorsione.

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