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L’importanza di una querela tempestiva da parte della vittima del reato

E’ di pubblica conoscenza il fatto che la vittima di un reato può rivolgersi alla Procura della Repubblica – tanto direttamente quanto attraverso l’ausilio delle forze dell’ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza) – denunciando la condotte di reato subite e chiedendo tutela.

Non è, però, altrettanto noto il fatto che, in molteplici circostanze, è necessario che la denuncia e la comunicazione all’Autorità della volontà che l’autore del reato venga perseguito dalla giustizia penale (c.d. querela), debba avvenire tempestivamente.

Pena l’impossibilità per lo Stato di condannare l’autore del reato e tutelare la vittima.

Ciò è richiesto per tutti quei reati ove lo Stato ha subordinato la possibilità di esercitare l’azione penale solo solo se la vittima ha manifestato la volontà che l’Autorità giudiziaria proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato.

Trattasi dei c.d. reati perseguibili a querela di parte.

Si tratta di quelli delitti che provocano danni direttamente ed esclusivamente nei confronti della vittima del reato.

A titolo esemplificativo: il furto (art. 624 c.p.), la truffa (art. 640 c.p.), le lesioni colpose (art. 590 c.p.), la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), lo stalking (art. 612 bis c.p.), la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), e molti altri.

In questa categoria di reati, pertanto, se la vittima del reato non propone querela, lo Stato non può sanzionare penalmente l’autore del delitto sottoponendolo a processo penale.

La legge, inoltre, richiede che la querela debba essere proposta tempestivamente, ovvero entro 3 mesi (per alcuni reati 6 mesi, come per lo stalking e la violenza sessuale) dal giorno in cui la vittima ha conoscenza di aver subito il reato (art. 124 c.p.).

Si utilizza tale locuzione in quanto ci sono reati nei quali la persona offesa non ha immediata percezione di aver subito una condotta delittuosa.

Pensiamo ad esempio all’appropriazione indebita di un proprio bene che viene scoperta a distanza di giorni o mesi dalla data in cui tale condotta è avvenuta.

Oppure ad una truffa telematica perpetrata su portali di acquisto on – line.

Spesso gli autori delle truffe, specie se telematiche, confidano nella passività della persona truffata la quale, confidando nella buona fede della controparte, spesso attende per settimane o addirittura mesi l’adempimento del contratto stipulato (ad esempio la spedizione della bicicletta acquistata on-line) anche quando risulta chiaro che il venditore non aveva né ha alcuna intenzione di onorare al proprio debito.

Ecco che nei reati perseguibili a querela, è necessario rivolgersi quanto prima all’Autorità giudiziaria per sporgere querela per non incorrere nel rischio che il decorso del tempo renda inutile, perché tardiva, la denuncia alle forze dell’ordine.

Venendo meno la perseguibilità della condotta dell’autore del reato, la vittima perde la possibilità di avvalersi di una delle opportunità principali per riconosciute dalla legge per ottenere giustizia e la riparazione del danno subito, ovvero la costituzione di parte civile nel processo penale.

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