L’importanza di una querela tempestiva da parte della vittima del reato
12/11/2019USURA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: quali comportamenti adottare ?
05/05/2020Il Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti
Lo Stato ha introdotto, con la legge finanziaria per il 2016, uno strumento a tutela sia delle Piccole e Medie Imprese (Pmi) che dei professionisti iscritti agli albi professionali entrati in crisi economica a causa del mancato incasso di crediti vantati nei confronti di debitori che hanno commesso un reato e sono quindi sottoposti a procedimento penale.
Si tratta del c.d. “Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti”.
I presupposti per accedere al Fondo richiesti dalla legge e dalle circolari emanate dal MISE sono articolati e complessi: in questa sede ci si limiterà quindi ad illustrare i tratti principali di tale strumento, invitando per una lettura più approfondita al seguente sito web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
Che cosa prevede il Fondo?
L’erogazione da parte dello Stato di un finanziamento agevolato in favore del richiedente.
L’importo di denaro riconosciuto a titolo di finanziamento è pari al valore del diritto di credito vantato dal richiedente nei confronti del debitore inadempiente, e sino ad un massimo di € 500.000,00.
Una volta ricevuto il finanziamento, vige l’obbligo di restituzione dell’importo a tasso zero ed entro un lasso temporale non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni (termine comprensivo di un periodo di preammmortamento massimo di 2 anni).
Proprio per venire incontro alle necessità di accesso al credito da parte del creditore istante, la legge prevede un termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’adozione del provvedimento di adozione ed erogazione della somma dovuta.
Quale la platea di soggetti beneficiari che possono accedere al Fondo?
Abbiamo già individuato le due categorie di possibili beneficiari: le Piccole Medie Imprese ed i professionisti iscritti agli albi professionali.
La legge prevede però che possano effettuare domande di erogazione del finanziamento i suddetti soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:
- essere persone offese in un procedimento penale che veda il proprio debitore quale imputato in uno dei seguenti reati commessi nell’esercizio dell’attività di impresa:
- estorsione (art. 629 c.p.)
- truffa (art. 640 c.p.)
- insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- bancarotta (artt. 216 – 217 – 218 – 223 – 224 l. fallimentare)
- ricorso abusivo al credito (art. 225 l. fallimentare).
La validità del finanziamento concesso all’istante è strettamente legata all’esito del procedimento penale che vede il debitore quale imputato: in caso di assoluzione del debitore dall’ipotesi accusatoria, il finanziamento verrà infatti revocato.
- trovarsi in situazione di “potenziale crisi di liquidità” a causa del mancato pagamento del debitore imputato
In altri termini si viene considerati in tale situazione se il credito non incassato è pari almeno al 20% dei crediti vs. i clienti complessivi dell’impresa (o del professionista).
- risultare soggetto in grado di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto al Fondo.
Inoltre, per quanto riguarda le Pmi, quest’ultime devono non essere sottoposte né a procedure di scioglimento o liquidazione né a procedimenti per sovraindebitamento.
In caso di richiesta di finanziamenti per importi superiori ad € 150.000,00, il beneficiario dovrà sottoporsi positivamente all’istruttoria prevista dal Codice Antimafia.